Come noto, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR è possibile detrarre il 19% delle spese sanitarie, ossia:
spese mediche e di assistenza specifica diverse da quelle indicate nell’art. 10, comma 1, lett. b), TUIR (deducibili dal reddito e sostenute da / per soggetti con grave e permanente invalidità o
menomazione), spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie. Tali spese sono detraibili per la parte che eccede € 129,11;
spese per mezzi necessari alla locomozione, deambulazione, accompagnamento e sollevamento di soggetti portatori di handicap nonché per sussidi tecnici e informatici
rivolti a facilitare l’autonomia degli stessi. Tali spese sono detraibili integralmente.

Considerata la molteplicità delle figure professionali che operano nel settore medico / sanitario nonché delle c.d. “cure alternative alla medicina tradizionale”, l’Agenzia delle Entrate è dovuta
intervenire in più occasioni nel corso del tempo al fine di determinare l’appartenenza o meno al settore medico / sanitario delle diverse tipologie di prodotti / prestazioni e conseguentemente la
detraibilità ai fini fiscali delle relative spese.
A tal fine si rammenta che, in linea generale, l’Agenzia ha assunto quale riferimento principale i Provvedimenti del Ministero della salute contenenti gli elenchi delle specialità farmaceutiche, delle
protesi e delle prestazioni sanitarie.
Da ultimo, nella recente Circolare 24.4.2015, n. 17/E, rispondendo a specifici quesiti, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti di seguito illustrati.

SPESE PER MASSOFISIOTERAPISTA

Ribadendo quanto previsto:
• nella Risoluzione 17.10.2012, n. 96/E in base alla quale il diploma di massofisioterapista:
– con formazione triennale;
– conseguito entro il 17.3.99;
è equipollente al titolo universitario per l’esercizio della professione sanitaria di fisioterapista ai fini dell’esercizio professionale e della formazione post-base e pertanto i possessori di tale titolo sono annoverabili fra le figure sanitarie di cui al DM 29.3.2001;
• nella Circolare 1.6.2012, n. 19/E secondo la quale le prestazioni rese dai fisioterapisti sono detraibili ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR anche senza prescrizione medica;
l’Agenzia delle Entrate riconosce la detraibilità, ai sensi della citata lett. c), delle spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese da un massofisioterapista in possesso del suddetto diploma,
anche in assenza di una specifica prescrizione medica.

A tal fine, l’Agenzia rammenta altresì che dalla certificazione attestante la spesa sostenuta è necessario che risulti:
• la figura professionale che ha reso la prestazione (massofisioterapista con diploma triennale conseguito entro il 17.3.99);
• la descrizione della prestazione sanitaria resa.

SPESE PER ODONTOIATRA

L’Agenzia rammenta che, in linea generale, al fine del riconoscimento del diritto alla detrazione delle spese in esame è necessario che dalla descrizione della prestazione riportata in fattura (o in
altra documentazione attestante la spesa sostenuta) “si evinca in modo univoco la natura «sanitaria» della prestazione stessa, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario”.
Se la descrizione della prestazione non soddisfa tale requisito, il contribuente deve chiedere al professionista l’integrazione della fattura.

Con specifico riferimento alle prestazioni rese da un medico odontoiatra, l’Agenzia precisa che la dicitura in fattura “ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche” consente di fruire della detrazione ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR, ancorché il Ministero delle Finanze nella Risoluzione 3.5.95, n. 111/E abbia considerato tale descrizione “insufficiente” per il rispetto del contenuto della fattura prescritto ai fini IVA ex art. 21, DPR n. 633/72.
Si evidenzia che il riconoscimento della detrazione IRPEF non inficia il contenuto della citata Risoluzione n. 111/E in quanto l’Agenzia, prima di riconoscere la detraibilità della spesa così descritta, precisa “fermo restando il rispetto degli obblighi stabiliti dall’art. 21 del DPR n. 633 del 1972 ai fini IVA in ordine al contenuto della fattura”.

SPESE PER CRIOCONSERVAZIONE

Interpellato dall’Agenzia delle Entrate in merito alla “classificazione” della crioconservazione degli ovociti nell’ambito di un processo di procreazione medicalmente assistita, il Ministero della Salute ha precisato che tale pratica “ha finalità sia di cura che di prevenzione per la tutela della salute della donna”. In merito il Ministero ha altresì precisato che la crioconservazione:
– “permette di preservare la fertilità di un individuo, maschio o femmina … , anche al di fuori della procreazione medicalmente assistita”;
– deve essere effettuata solo nelle strutture autorizzate, iscritte nell’apposito registro istituito presso l’Istituto superiore di sanità.
Alla luce di tali chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate riconosce la detraibilità ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR delle spese sostenute per la crioconservazione a condizione che dalla relativa
fattura, oltre ai consueti dati, risulti:
– che il centro presso il quale è eseguita la prestazione rientri tra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita;
– la descrizione della prestazione stessa.

SPESE PER TRASPORTO DISABILI

Il trattamento applicabile ai contributi erogati volontariamente ad una ONLUS che fornisce il servizio di trasporto di disabili che necessitano di cure mediche periodiche differisce a seconda del rapporto esistente tra il disabile e la ONLUS, in considerazione del fatto che le somme erogate possono costituire:
• erogazioni liberali, indipendenti dal servizio di trasporto. In tal caso le stesse sono alternativamente:
− detraibili ex art. 15, comma 1.1, TUIR nella misura del 26% (dal 2014) per un importo non superiore a € 2.065 annui (€ 30.000 a decorrere dal 2015);
− deducibili ex art. 14, DL n. 35/2005 nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di € 70.000 (l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti).
Come previsto dal comma 6 del citato art. 14 e confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.8.2005, n. 39/E, la deduzione “non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta”.
Come di consueto, per fruire della detrazione, le erogazioni devono essere effettuate con mezzi diversi dal denaro contante (bonifico bancario / postale o altri sistemi di pagamento ex art. 23, D.Lgs. n. 241/97) e devono essere appositamente attestate dalla ONLUS;
• corrispettivo (anche forfetario) per il trasporto del disabile. In tal caso la spesa è detraibile per l’intero importo quale spesa sanitaria ex art. 15, comma, 1 lett. c), TUIR (come il trasporto in ambulanza), fermo restando l’obbligo di emissione della fattura da parte della ONLUS.

SPESE DI RIPARAZIONE DEGLI ADATTAMENTI DI AUTOVETTURE DI DISABILI

Come già in passato (Circolare 20.4.2005, n. 15/E e Risoluzione 17.9.2002, n. 306/E), l’Agenzia chiarisce che nelle spese detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), TUIR in esame rientrano, oltre alle spese di acquisto di veicoli a favore dei soggetti portatori di handicap, anche le spese per le relative riparazioni che non rientrano nella ordinaria manutenzione (sono quindi esclusi dalla detrazione, ad esempio, i costi per il carburante, i pneumatici, il cambio olio, ecc.), purché sostenute entro 4 anni dall’acquisto del veicolo stesso.
L’Agenzia precisa altresì che dette spese concorrono, con il costo d’acquisto, al raggiungimento del limite massimo di spesa agevolabile pari a € 18.075,99 e non possono essere rateizzate.
Per completezza si evidenzia che in tale occasione l’Agenzia ha inoltre chiarito che l’aliquota IVA del 4% di cui ai nn. 31) e 33), Tabella A, Parte II, DPR n. 633/72 si ritiene applicabile anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone disabili nonché alle cessioni dei ricambi relativi a detti adattamenti.