Nell’ambito del Ddl della Finanziaria 2017 è prevista la riduzione per il 2017 al 2,3% dell’aliquota dell’agevolazione ACE.

Merita evidenziare che il Legislatore è intervenuto anche modificando le regole per la determinazione dell’agevolazione da parte delle ditte individuali / società di persone. Già a decorrere dal 2016 per i predetti soggetti l’attuale modalità (patrimonio netto esistente al 31.12) è sostituita con quella applicabile dalle società di capitali (incremento del capitale proprio).

Come noto, a decorrere dal 2011, l’art. 1, DL n. 201/2011, al fine di incentivare la capitalizzazione delle imprese, riconoscendo “una riduzione dell’imposizione sui redditi”, ha introdotto una specifica agevolazione c.d. ACE, le cui modalità attuative sono contenute nel DM 14.3.2012. Nell’ambito del Ddl della Finanziaria 2017 sono contenute alcune importanti novità riguardanti tale agevolazione e in particolare:

• la riduzione per il 2017 dell’aliquota applicabile ai fini della determinazione del rendimento nozionale, ossia della c.d. deduzione ACE;

• a decorrere dal 2016 l’estensione alle ditte individuali / società di persone delle regole per la determinazione dell’ACE previste per i soggetti IRES.

 

DETERMINAZIONE ACE FINO AL 2015

L’agevolazione in esame opera secondo modalità differenziate per i soggetti IRES e per i soggetti IRPEF, così sintetizzate.

 

 

Soggetti IRES

Per i soggetti IRES il beneficio, disciplinato dai commi da 2 a 6 del citato art. 1, consiste nel riconoscimento di una deduzione dal reddito complessivo netto di un importo pari al “rendimento nozionale” della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010 (2010 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare). Va evidenziato che la variazione in aumento (incrementi – decrementi) del capitale proprio non può essere superiore al patrimonio netto risultante dal relativo bilancio.

Pertanto, il rendimento nozionale è rappresentato dal minor importo tra:

• l’incremento del capitale proprio;

• il patrimonio netto risultante dal bilancio dell’esercizio di riferimento.

 

Soggetti IRPEF

Per le imprese individuali / società di persone in contabilità ordinaria, la determinazione dell’ACE avviene con una modalità semplificata, ossia assumendo, quale entità agevolabile, il patrimonio netto al termine di ciascun esercizio. Come disposto dal comma 7 del citato art. 1 e dall’art. 8 del citato Decreto attuativo sono infatti applicabili, “in quanto compatibili”, le regole sopra esaminate con riguardo ai soggetti IRES, considerando tuttavia, in luogo della variazione in aumento del capitale proprio, “il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio”.

Sul punto si rammenta che:

• il patrimonio netto:

− ricomprende l’utile dell’esercizio;

− va individuato al netto dei prelevamenti in conto utili effettuati dall’imprenditore / soci;

• rilevano tutte le riserve di utili, comprese le riserve da rivalutazione monetaria.

 

NUOVA DETERMINAZIONE ACE 2016-2017

Riduzione aliquota per il 2017

Per effetto della modifica dell’art. 1, comma 3, DL n. 201/2011, per il 2017 è prevista la riduzione al 2,3% dell’aliquota applicabile ai fini della determinazione della deduzione ACE. Dal 2018 l’aliquota è fissata al 2,7%.

 

Ace soggetti IRPEF

A decorrere dal 2016, per effetto della modifica dell’art. 1, comma 7, DL n. 201/2011 è prevista la modifica delle regole per la determinazione dell’ACE da parte delle ditte individuali / società di persone in contabilità ordinaria. Per tali soggetti l’attuale modalità (patrimonio netto esistente al 31.12) è sostituita con quella applicabile dalle società di capitali (incremento del capitale proprio).

Sul punto, infatti, il citato comma 7 dispone ora che: “il presente articolo [art. 1, DL n. 201/2011] si applica anche al reddito d’impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria”.

Merita evidenziare che, come disposto dal comma 6 del citato Ddl, per i predetti soggetti rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza tra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010.

Di conseguenza, la determinazione dell’ACE 2016 (mod. UNICO 2017) richiede di: Individuare la variazione in aumento del capitale proprio al 31.12.2016 rispetto a quello esistente al 31.12.2010, pari alla somma algebrica, se positiva, tra gli incrementi ed i decrementi. Individuare il patrimonio netto risultante dal bilancio al 31.12.2016. Applicare al rendimento nozionale, ossia al minor ammontare tra l’incremento del capitale proprio 2016 e il patrimonio netto al 31.12.2016, l’aliquota del 4,75%.

 

Acconti 2017

Ai fini della determinazione dell’acconto 2017 va considerata, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe ottenuta applicando l’aliquota del 2,3%.

 

Disposizione antielusiva

Il nuovo comma 6-bis del citato art. 1 contiene una disposizione antielusiva in base alla quale, per i soggetti diversi dalle banche / imprese di assicurazione, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto “fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010”.