L’abolizione dei modelli Intrastat trimestrali relativi agli acquisti di beni e servizi è stata introdotta dal DL 193/2016; il provvedimento ha valenza a partire dal periodo di riferimento di gennaio 2018, semplificazioni definite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 194409 del 25.09.2017. Vediamo quali sono le principali novità.

Le novità introdotte dal 2018 riguardano:

  • abolizione modello Intrastat acquisti beni e servizi con periodicità trimestrale;
  • presentazione degli Intrastat acquisti beni e servizi con periodicità mensile a soli fini statistici;
  • innalzamento delle soglie limite delle operazioni effettuate per la presentazione dei modelli con periodicità mensile:
    • da 50.000€ a 200.000€ per acquisto intracomunitario di beni;
    • da 50.000€ a 100.000€ per acquisto intracomunitario di servizi;
  • innalzamento della soglia al di sopra della quale i soggetti passivi con periodicità mensile sono tenuti a compilare i dati statistici per le cessioni intracomunitarie di beni a 100.000€;

CESSIONE DI BENI E SERVIZI INTRACOMUNITARI

Per quanto riguarda la presentazione degli Intrastat relativi a cessioni intracomunitarie di beni e servizi nulla varia in relazione alle soglie di determinazione della periodicità del modello: in caso di acquisti di beni o servizi intracomunitari inferiori a 50.000€ per ciascun trimestre, in uno dei 4 trimestri precedenti al periodo di riferimento, si dovrà presentare un modello Intrastat con periodicità trimestrale, altrimenti con periodicità mensile.

Le novità riguardano:

  • beni, la compilazione dei dati statistici diventa facoltativa per i soggetti mensili che, nei 4 trimestri precedenti, hanno effettuato cessioni intracomunitarie, in ciascun trimestre inferiore a 100.000€;
  • prestazioni di servizi rese, per il campo “Codice Servizio”, ove presente, è richiesto un livello di dettaglio più basso rispetto alla precedente normativa: da classificazione a 6 cifre a classificazione a 5 cifre; questo implicherà una diminuzione del 50% dei codici da selezionare. A riguardo, il provvedimento parla anche dell’introduzione di un motore di ricerca e una forma di assistenza per gli operatori, ma senza fornire dettagli precisi.

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INTRACOMUNITARI

A partire dal periodo di riferimento di gennaio 2018 è stato abolito l’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat relativi ad acquisti di:

  • beni, per i soggetti che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato acquisti di beni intracomunitari per un importo inferiore a 200.000€ in ciascun trimestre. I dati statistici per questi soggetti sono recepiti dall’Agenzia delle Entrate mediante la comunicazione dati fatture. I soggetti che superano la soglia di 200.000€ devono presentare Intrastat2 con periodicità mensile, ma solo a fini statistici;
  • prestazioni di servizi ricevute, per i soggetti che, nei quattro trimestri precedenti, hanno effettuato acquisti di servizi intracomunitari per un importo inferiore a 100.000€ in ciascun trimestre. Anche in questo caso, come per gli Intrastat relativi alla cessione di servizi, è stata introdotta la semplificazione riguardante il campo “Codice Servizio” (livello di dettaglio richiesto più basso, da 6 a 5 cifre).

Rimane inalterato l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat acquisti relativi all’ultimo periodo 2017 e l’obbligo di comunicare eventuali rettifiche agli elenchi Intrastat aventi periodi di riferimento antecedenti al 2018.

È bene ricordare che la verifica delle soglie deve essere effettuata per singola categoria di operazioni; questo significa che in caso di acquisti di beni intracomunitari, per il raggiungimento della soglia di 200.000€ si devono considerare i soli acquisti intracomunitari di beni effettuati, così come per gli acquisti di servizi intracomunitari, per il raggiungimento della soglia di 100.000€ si devono considerare i soli acquisti intracomunitari di servizi effettuati. Ad esempio, se per lo stesso periodo si effettuano acquisti intracomunitari di beni per 210.000€ e di servizi per 30.000€, dovrà essere presentato l’Intrastat2-bis relativo ai beni, ma non l’Intrastat2-quater relativo ai servizi (provvedimento 194409/2017 dell’Agenzia delle Entrate).

Nulla invece è stato modificato in relazione ai termini di presentazione dei modelli Intrastat, che devono essere trasmessi entro il 25° giorno successivo al periodo di riferimento. Se il termine cade in un giorno festivo, la scadenza slitta al 1° giorno lavorativo successivo.