Come noto l’invio / ricezione della fattura elettronica presuppone l’individuazione dell’indirizzo al quale il SdI deve recapitare il file fattura.

A tal fine il destinatario può scegliere tra “Codice Destinatario” o indirizzo PEC. In assenza di entrambi i dati, la fattura elettronica è depositata nell’area autenticata dei servizi telematici dell’acquirente / committente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

In vista dell’obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 1.1.2019 si riscontra l’invio da parte di molti fornitori di un’apposita comunicazione con la quale è richiesto ai clienti di fornire l’indirizzo al quale dovranno essere recapitate le fatture elettroniche.

Come noto, a decorrere dall’1.1.2019 scatta l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti gli operatori, ad eccezione dei contribuenti minimi / forfetari / agricoltori esonerati nonché delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia. L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 30.4.2018, ha individuato le “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche …”  e con il la Circolare 2.7.2018, n. 13/E ha fornito una serie di chiarimenti. In previsione dell’ormai prossima decorrenza dell’obbligo in esame, molti fornitori stanno inviando ai propri clienti (soggetti ai quali dall’1.1.2019 dovranno emettere / inviare la fattura elettronica) una specifica comunicazione con la quale viene chiesto di indicare l’indirizzo al quale la fattura elettronica dovrà essere recapitata. Di seguito vengono quindi esposte le possibili opzioni con i relativi “effetti”.

 

LA SCELTA DELL’INDIRIZZO DI RECAPITO DELLA FATTURA ELETTRONICA

Come sopra accennato, il contribuente, in qualità di committente / acquirente, ha la possibilità di scegliere tra diverse alternative per individuare l’indirizzo presso il quale ricevere le fatture elettroniche allo stesso destinate.

In particolare, a seconda del canale che è stato scelto per la gestione delle fatture elettroniche (Servizio SdICoop, Servizio SdIFtp ovvero PEC), è possibile che l’acquirente / committente utilizzi un “Codice Destinatario” ovvero un indirizzo PEC. Si rammenta che il codice destinatario, formato da 7 caratteri alfanumerici, identifica il canale sul quale far transitare la fattura elettronica ed è riservato ai soggetti che hanno scelto un canale di trasmissione delle fatture elettroniche accreditato con il SdI (SdICoop ovvero FTP).

Tali canali prevedono infatti la sottoscrizione di uno specifico accordo di servizio, tramite firma digitale, che si conclude con l’attribuzione del codice destinatario. In assenza / impossibilità di utilizzo di tali recapiti, il SdI provvede a depositare la fattura elettronica nell’area autenticata dei servizi telematici dell’acquirente / committente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, così come accade per le fatture destinate a soggetti “privati”.

Registrazione dell’indirizzo per la ricezione delle fatture elettroniche

Dall’interfaccia web “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, accedendo alla funzione “Registrazione della modalità prescelta per la ricezione dei file fattura”, ciascun soggetto passivo (direttamente o tramite un intermediario delegato) ha la possibilità di indicare e registrare l’indirizzo al quale desidera ricevere le fatture elettroniche delle quali risulta acquirente / committente.

 

L’INOLTRO DELLA FATTURA ELETTRONICA AL DESTINATARIO

Il soggetto che emette la fattura elettronica, oltre ai consueti dati richiesti, è tenuto ad indicare anche l’indirizzo presso il quale il destinatario intende ricevere il documento.

Il SdI, infatti, una volta ricevuta la fattura ed effettuate le verifiche previste, inoltra al soggetto ricevente (acquirente / committente) la fattura elettronica attraverso il canale indicato:

 dal destinatario con la “Registrazione della modalità prescelta per la ricezione dei file fattura” sopra citata;

 da parte dell’emittente (cedente / prestatore) in fase di predisposizione della fattura, in particolare nei campi “Codice Destinatario” e “PEC Destinatario”. Come sopra evidenziato, quanto indicato in sede di registrazione è considerato prioritario dallo SdI.

Conseguentemente, se il destinatario (acquirente / committente) ha registrato la modalità con la quale desidera ricevere le fatture elettroniche, il SdI inoltra la fattura secondo quanto registrato, a prescindere da quanto risulta indicato nella fattura.

Così, ad esempio, se il soggetto che emette la fattura elettronica indica nella stessa l’indirizzo PEC del destinatario ed il destinatario (acquirente / committente) ha registrato sul sito Internet dell’Agenzia il proprio codice destinatario, il SdI recapita la fattura tramite il codice destinatario.

Qualora il destinatario non abbia utilizzato il servizio di registrazione:

 se nel file fattura il campo “CodiceDestinatario” è riportato un canale di trasmissione attivo, il SdI inoltra il file fattura al canale individuato;

 se nel file fattura il campo “CodiceDestinatario” contiene il valore “0000000” ed è compilato il campo “PECDestinatario”, il SdI inoltra il file alla casella PEC indicata;

 se nel file fattura il campo “CodiceDestinatario” contiene il valore “0000000” e il campo “PECDestinatario” non è compilato, il SdI mette a disposizione il file fattura nell’area autenticata dell’acquirente / committente nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il recapito della fattura in tale area autenticata è utilizzato anche nei casi in cui il canale indicato risulta non utilizzabile (ad esempio, casella PEC piena o canale di trasmissione non attivo).

 

LA COMUNICAZIONE DI RICHIESTA DEL CANALE  SCELTO DAL DESTINATARIO

Alla luce di quanto sopra illustrato, come accennato, si sta riscontrando che molti fornitori stanno inviando ai propri clienti (futuri destinatari delle fatture elettroniche) una specifica comunicazione, di cui si riporta di seguito un fac-simile, con la quale viene richiesto l’indirizzo del destinatario che dovrà essere indicato sulle fatture elettroniche da emettere a decorrere dal prossimo 1.1.2019.

Tale comunicazione è quindi inviata su esclusiva iniziativa del soggetto interessato (cedente / prestatore) al fine di aggiornare le proprie anagrafiche “interne” che saranno utilizzate per l’emissione delle fatture elettroniche. Per quanto riguarda i clienti destinatari (acquirenti / committenti) ciò rappresenta un’ulteriore modalità per assicurarsi che la fattura elettronica sarà recapitata / ricevuta tramite il canale scelto, fermo restando che, se si è provveduto alla registrazione dello stesso sul sito dell’Agenzia delle Entrate, non rileverà quanto comunicato e indicato in fattura.