Nell’ambito del recepimento delle Direttive comunitarie n. 2013/42/UE e 2013/43/UE, disposto dalla Legge n. 154/2014, c.d. “Legge di delegazione europea 2013”, il Governo ha approvato un Decreto contenente specifiche disposizioni “contro le frodi in materia di IVA” che prevedono l’applicazione (temporanea) del reverse charge a talune operazioni “a rischio frodi” modificando l’art. 17, DPR n. 633/72. Con la pubblicazione sulla G.U. 3.3.2016, n. 52 del D.Lgs. n. 24/2016 le nuove fattispecie saranno operative dal 2.5.2016 (60°giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto). Il Legislatore nell’ambito della Finanziaria 2016 ha introdotto altresì una nuova ipotesi di applicazione del reverse charge, introducendo al comma 6 del citato art. 17 la nuova lett. aquater).

LA NUOVA DENOMINAZIONE DELL’ART. 17, DPR633/72

Innanzitutto l’art. 1, comma 1, lett. a) del Decreto in esame provvede a ridenominare la rubrica del citato art. 17 da “Soggetti passivi” a “Debitori d’imposta”. Come evidenziato nella Relazione illustrativa del Decreto, la nuova denominazione è collegata al fatto che “la disciplina contenuta nell’articolo 17 è volta ad individuare più precisamente il soggetto passivo in capo al quale sorge il debito d’imposta”.

LA NUOVA FATTISPECIE DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE

In particolare al comma 6 del citato art. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

• alla lett. b) è soppresso il riferimento ai “loro componenti ed accessori”. Il reverse charge è quindi limitato alle cessioni di telefoni cellulari soggetti alla tassa CC.GG. ex art. 21 della Tariffa, DPR n. 641/72. La previsione di cui alla citata lett. b) è operativa dall’1.4.2011 a seguito dell’autorizzazione concessa dal Consiglio UE con la Decisione 22.10.2010, n. 2010/710/UE. Si rammenta che, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.12.2010, n. 59/E e ribadito nella Risoluzione 31.3.2011, n. 36/E l’applicazione del reverse charge alla fattispecie in esame interessa “le sole cessioni … effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio”;

• la lett. c) relativa alle “cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori” è sostituita con “cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale”. Va evidenziato che la previsione della nuova lett. c) limitatamente alle cessioni di “dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale” è già operativa dall’1.4.2011 a seguito della citata Decisione UE n. 2010/710/UE. È opportuno che l’Agenzia delle Entrate intervenga a chiarire l’ambito oggettivo (individuazione puntuale dei beni) e soggettivo (il reverse charge è applicabile alla fase distributiva fino al commercio al dettaglio?) relativamente alla nuova fattispecie di reverse charge;

• sono soppresse le lett. d) e d-quinquies). Di conseguenza il reverse charge non trova applicazione alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere e alle cessioni di beni effettuate nei confronti della grande distribuzione. A tal fine va sottolineato che le 2 fattispecie non sono mai entrate in vigore per la mancata autorizzazione della misura speciale di deroga da parte della Commissione UE.

In base al nuovo comma 8 dell’art. 17 in esame, quanto previsto dalle lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del comma 6 è applicabile fino al 31.12.2018 (per le fattispecie di cui alle lett. d-bis, dter e d-quater l’applicazione fino al 31.12.2018 era già stata fissata dalla Finanziaria 2015).

 

Infine a seguito della modifica del comma 7 dell’art. 17 in esame è (ri)confermata la possibilità in capo al MEF di individuare ulteriori operazioni da assoggettare a reverse charge nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 199 e 199-bis, Direttiva n. 2006/112/CE, nonché dall’art. 199-ter della citata Direttiva per il quale è stata attivata la “procedura di reazione rapida”. Analoga possibilità è riconosciuta con riferimento ad ulteriori operazioni per le quali è richiesto il rilascio di una misura speciale di deroga ex art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

Decorrenza delle nuove disposizioni

In base all’art. 3 del Decreto in esame le nuove disposizioni sopra esaminate entrano in vigore il 3.3.2016. Tuttavia l’art. 2 rinvia l’applicazione della nuova lett. c) alle operazioni effettuate dal 2.5.2016 (60° giorno successivo a quello di entrata in vigore del Decreto).

L’ULTERIORE NUOVA FATTISPECIE DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE

Nell’ambito della Finanziaria 2016 il comma 128 ha introdotto al comma 6 dell’art. 17, DPR n. 633/72, la nuova lett. a-quater) che estende il reverse charge anche alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio aggiudicatario, ex art. 34, comma 1, lett. b), c) ed e), D.Lgs. n. 163/2006, di una commessa con un Ente pubblico al quale il consorzio fattura con applicazione dello “split payment” ex art. 17-ter, DPR n. 633/72.