Come noto la detrazione IRPEF nella misura del 19% dei premi assicurativi è disciplinata dall’art. 15, comma 1, lett. f), TUIR che è stato oggetto di ripetute modifiche nel corso del tempo.

Al fine di individuare la detraibilità o meno di dette somme è innanzitutto necessario considerare che:
• dal 2001, a seguito delle disposizioni introdotte dai DD.Lgs. n. 47/2000 e n. 168/2001, è previsto un diverso trattamento fiscale a seconda che l’assicurazione abbia:
− finalità assicurative del rischio morte o invalidità permanente;
− carattere finanziario;
− finalità previdenziali;
• l’art. 12, DL n. 102/2013, c.d “Decreto IMU”, ha rivisto (al ribasso) l’ammontare massimo dei premi detraibili disponendo che:
− nel 2013, per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio morte / invalidità permanente non inferiore al 5% o il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, l’importo massimo è pari a € 630;
− dal 2014, per le assicurazione aventi ad oggetto il rischio morte / invalidità permanente da qualsiasi causa derivante, l’importo massimo ammesso è pari a € 530 mentre per quelle relative al rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana l’importo massimo è pari a € 1.291,14 al netto dei premi per il rischio morte / invalidità permanente.
Da quanto sopra deriva quindi la necessità di differenziare tra:
• premi relativi a contratti di assicurazione stipulati / rinnovati fino al 31.12.2000 e a decorrere dall’1.1.2001;
• premi di assicurazione aventi ad oggetto il rischio morte / invalidità permanente e il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani (dal 2014).

CONTRATTI STIPULATI FINO AL 31.12.2000

Per i premi relativi ad assicurazioni sulla vita e/o contro gli infortuni stipulate / rinnovate entro il 31.12.2000 è possibile (continuare a) fruire della detrazione IRPEF del 19% a condizione che il
contratto di assicurazione:
• abbia durata non inferiore a 5 anni dalla data di stipula;
• non consenta la concessione di prestiti per il periodo di durata minima.
Per le assicurazioni miste infortuni / malattia è necessario individuare la quota di premio che copre il rischio infortuni, in quanto solamente quest’ultima è detraibile. Il premio versato per la
polizza malattia non è detraibile.
Si evidenzia che per i contratti stipulati / rinnovati entro il 31.12.2000 sono detraibili anche:
• i premi delle assicurazioni contro gli infortuni relative al conducente auto, generalmente stipulate in aggiunta all’ordinaria R.C. auto;
• i premi pagati all’estero o a compagnie estere.
Va altresì evidenziato che per le assicurazioni stipulate / rinnovate entro tale data, essendo ricomprese le assicurazioni a carattere finanziario, risultano detraibili anche i premi relativi a
contratti che prevedono il pagamento, oltre che in caso di morte, anche in caso di sopravvivenza dell’assicurato allo scadere del contratto.

CONTRATTI STIPULATI/RINNOVATI DALL’ 01.01.2001

Se il contratto di assicurazione risulta stipulato / rinnovato a decorrere dall’1.1.2001 è possibile fruire della detrazione in esame solo se l’assicurazione ha per oggetto:
• il rischio di morte;
• il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante;

• il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana.

Con riferimento a tale fattispecie, l’art. 1, DM 22.12.2000 precisa che per “atti della vita quotidiana” si intendono l’assunzione degli alimenti, l’espletamento delle funzioni fisiologiche e
dell’igiene personale, la deambulazione e l’indossare gli indumenti. La non autosufficienza sussiste anche quando il soggetto è in grado di espletare le citate attività ma necessita di sorveglianza continua in quanto non è più in grado di autodeterminarsi. L’art. 2 del citato Decreto prevede inoltre che al fine del riconoscimento della detrazione è necessario che il contratto di assicurazione:
− preveda la copertura del rischio per l’intera vita dell’assicurato (intera durata del rapporto di lavoro per le polizze collettive stipulate dal datore di lavoro dell’assicurato);
− non ammetta la facoltà di recesso da parte dell’assicurazione.
Qualora l’assicurazione oltre a tali eventi “copra” anche fattispecie diverse (ad esempio, il risarcimento anche in caso di invalidità inferiore al 5% ovvero il pagamento anche in caso di sopravvivenza dell’assicurato allo scadere del contratto), va individuata la parte di premio riferibile ai rischi sopra elencati in quanto solo per questa è possibile fruire della detrazione.
Per i contratti stipulati dal 2001, infatti, la detraibilità dei premi è esclusa se questi sono relativi ad un’assicurazione:
• di natura finanziaria non finalizzata alla copertura dei rischi sopra indicati;
• con finalità previdenziali. In merito si rammenta che i contributi previdenziali sono deducibili dal reddito ex art. 10, comma 1, TUIR.

IMPORTO MASSIMO DETRAIBILE DAL 2014

Come evidenziato, a decorrere dal 2014 l’ammontare massimo del premio sul quale calcolare la detrazione è pari a:
• € 530 per i premi relativi ad assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5% (contratti stipulati / rinnovati dal 2001) e alle assicurazioni
vita e contro gli infortuni (contratti stipulati / rinnovati fino al 2000). La detrazione massima spettante è quindi pari a € 100,70;
• € 1.291,14 per i premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Tale limite va considerato al netto dei premi corrisposti a copertura del rischio di morte / invalidità permanente. La detrazione massima spettante è quindi pari a € 245,32.
In ogni caso:
• rileva quanto effettivamente sostenuto e quindi i premi pagati nel 2014, a prescindere dalla scadenza degli stessi;
• concorrono all’importo massimo ammesso anche i premi relativi alle assicurazioni stipulate / rinnovate fino al 31.12.2000;
• in presenza di più assicurazioni, l’ammontare massimo di € 530 costituisce il limite complessivo annuo sul quale calcolare la detrazione. Così anche in caso di più assicurazioni per le quali è previsto il limite di € 1.291,14.

SPESA ASSICURATIVA SOSTENUTA PER FAMILIARI A CARICO

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 18.5.2006, n. 17/E (a parziale rettifica di quanto precedentemente indicato nella Circolare 20.4.2005, n. 15/E, da ritenersi superata), ai
sensi dell’art. 15, comma 2, TUIR il contribuente può detrarre il premio assicurativo nei limiti sopra esposti anche nei seguenti casi:
• il contribuente è il contraente ma l’assicurato è un suo familiare fiscalmente a carico;
• il contraente e l’assicurato è un familiare fiscalmente a carico del contribuente.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Al fine di documentare il sostenimento delle spese per le quali si intende fruire della detrazione in esame è necessario conservare:
• la ricevuta di pagamento del premio;
• il contratto di assicurazione ovvero l’apposito prospetto rilasciato dall’assicurazione nel quale risultino:
− i dati identificativi del contraente e dell’assicurato;
− il tipo e la decorrenza del contratto. In particolare, in caso di polizze miste è necessario che siano indicate le parti di premio riferite alle diverse fattispecie;
− gli importi fiscalmente rilevanti.