Nell’ambito del ddl della Finanziaria 2019 è previsto l’aumento (generalizzato) a € 65.000 del limite dei ricavi / compensi, a prescindere dalla tipologia di attività esercitata, per l’accesso / permanenza al regime forfetario. Inoltre sono riviste le specifiche condizioni che ostacolano l’applicazione del regime in esame.

Considerato che le nuove disposizioni decorrono dal 2019, è opportuno valutare la convenienza per i contribuenti attualmente in regime ordinario di accedere dal 2019 al regime forfetario. Tra gli elementi da considerare (è necessario verificare caso per caso) assumono rilevanza l’ammontare:

− dei costi (effettivi) sostenuti;

− delle detrazioni d’imposta (non più usufruibili);

− dell’IRAP (non più dovuta);

− della rettifica della detrazione IVA collegata al cambio di regime.

 

Come noto, l’art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 ha introdotto il regime forfetario riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che rispettano specifici requisiti. Il regime in esame è un regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività; è comunque consentita l’opzione per l’applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale.

 

REQUISITI DI ACCESSO

Ai sensi del “nuovo” comma 54 possono accedere al regime forfetario le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi / compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 65.000. Per i soggetti in attività le condizioni di accesso dal 2019 vanno verificate nel 2018 e successivamente anno per anno. Ai fini della verifica del rispetto del citato limite, il “nuovo” comma 55 dispone che:

• non rilevano gli ulteriori componenti positivi (“adeguamento”), indicati in dichiarazione, per “migliorare” il proprio profilo di affidabilità risultante dall’applicazione degli ISA e per accedere al regime premiale, nonché ai fini IRAP / IVA, ex art. 9-bis, comma 9, DL n. 50/2017;

• in caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume la somma dei ricavi / compensi relativi alle diverse attività.

 

CAUSE DI ESCLUSIONE

Il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che:

• si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito;

• non sono residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;

• in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;

• contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / imprese familiari / srl / associazioni in partecipazione. Va evidenziato che rispetto alla precedente disposizione è prevista l’esclusione dal regime in caso di partecipazione a:

− imprese familiari;

− srl ancorché non trasparenti ex art. 116, TUIR;

− associazioni in partecipazione;

• hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) e che esercitano attività d’impresa / lavoro autonomo prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei 2 anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente / indirettamente riconducibili.

Rispetto alla precedente disposizione è stata eliminata la soglia minima (€ 30.000) di redditi di lavoro dipendente / assimilato oltre la quale scattava l’esclusione dal regime in esame. Sul punto merita evidenziare che a seguito delle modifiche apportate in sede di approvazione dalla Camera la predetta causa fa ora riferimento ai soggetti che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro.

 

CONTRIBUENTI “START UP”

In base al comma 65, i soggetti che intraprendono una nuova attività per i primi 5 anni beneficiano dell’aliquota dell’imposta sostitutiva in misura pari al 5% (anziché 15%), a condizione che:

• il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;

• l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente / autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte / professione;

• qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compensi previsti per il regime forfetario (ora € 65.000).

 

VARIABILI RILEVANTI PER LA SCELTA

Si evidenziano, per ciascun comparto impositivo, le variabili che possono influenzare la scelta dell’adozione del regime in essere.

Effetti connessi all’esclusione dall’Iva

Ai fini IVA il contribuente forfetario:

• non addebita l’IVA in via di rivalsa ai propri clienti;

• non detrae l’IVA a credito sugli acquisti.

 

L’esclusione dall’IVA nell’ambito della scelta tra regime ordinario e forfetario:

• risulta particolarmente conveniente per un’attività effettuata prevalentemente con consumatori finali.

Infatti, il contribuente forfetario che non addebita l’IVA in via di rivalsa è probabile che tenda a mantenere fermo il prezzo dei beni / servizi, recuperando come maggiore ricavo / compenso l’importo corrispondente all’IVA a debito nel regime ordinario.

Tale vantaggio va misurato al netto dell’IVA non detratta sugli acquisti e quindi è tanto più elevato quanto maggiore è il valore aggiunto del contribuente;

• rappresenta complessivamente uno svantaggio per i contribuenti che operano con altri soggetti passivi IVA in quanto, mentre dal lato delle cessioni / prestazioni il prezzo praticato viene concordato al netto dell’IVA, il contribuente forfetario perde l’IVA assolta sugli acquisti.

Va infine considerato che “l’effetto” IVA, per i soggetti che operano con consumatori finali, è vantaggioso in termini di carico fiscale complessivo; tuttavia, poiché tali soggetti incasseranno quale maggiore ricavo / compenso l’importo corrispondente all’IVA a debito, si potrebbe determinare il superamento della soglia prevista per l’uscita dal regime dopo aver adottato il regime forfetario.

 

Rettifica detrazione Iva

I soggetti che dal 2019 adottano il regime forfetario, ai sensi dell’art. 19-bis2, comma 3, DPR n. 633/72, devono effettuare la rettifica della detrazione dell’IVA a credito operata in precedenza con riferimento ai beni / servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati, esistenti al 31.12.2018. Per i beni ammortizzabili, compresi quelli immateriali, la rettifica:

• va eseguita se non sono trascorsi 5 anni dall’acquisto ovvero 10 anni relativamente agli immobili;

• non va effettuata per i beni di costo unitario non superiore a € 516,46 o per i beni con coefficiente d’ammortamento superiore al 25%.

In particolare la rettifica interessa le rimanenze di beni al 31.12.2018, i beni mobili ammortizzabili (ad esempio, attrezzature, PC, mobili e arredi, autovetture, ecc.) per i quali al 31.12.2018 non è ancora scaduto il predetto periodo (trattasi dei beni acquistati dal 2015 in poi) nonché gli immobili (ad esempio, capannone, ufficio, ecc.) per i quali al 31.12.2018 non è ancora scaduto il predetto periodo (trattasi degli immobili acquistati / ultimati dal 2010 in poi).

 

Carico fiscale ai fini delle imposte dirette

Un altro elemento da considerare nella valutazione riguarda il carico fiscale comparato ai fini delle imposte dirette. Nel confronto tra regime forfetario e regime ordinario va valutato, in prospettiva, se sia più conveniente:

1. la determinazione di un reddito forfetario oppure analitico;

2. la tassazione sostitutiva del 15% oppure ordinaria con versamento dell’IRPEF e relative addizionali e dell’IRAP (che spesso comunque non risulta dovuta).

Quanto al primo punto, considerato che la percentuale di costi forfetariamente riconosciuta è variabile in relazione all’attività economica, per ciascuna posizione l’incidenza dei costi effettivi va confrontata con la percentuale forfetaria. In relazione al secondo punto, invece, va considerato che l’aliquota IRPEF effettiva non corrisponde a quella nominale applicata in quanto l’imposta netta è influenzata dalla specifica detrazione d’imposta spettante per i possessori di redditi d’impresa / lavoro autonomo.

Nella valutazione vanno altresì considerati i seguenti elementi:

• in caso di possesso di solo reddito d’impresa / lavoro autonomo si perdono le detrazioni per carichi di famiglia e gli oneri detraibili / deducibili (ad eccezione dei contributi previdenziali);

• in caso di possesso di altri redditi è necessario valutare sia la convenienza a non tassare il reddito d’impresa / lavoro autonomo secondo gli scaglioni IRPEF senza perdere deduzioni e detrazioni, sia l’incremento delle detrazioni per carichi di famiglia dipendenti dal reddito complessivo. In ultima analisi è necessario calcolare il carico impositivo attuale e quello che deriverebbe applicando le regole previste dal regime forfetario.

Un aspetto di carattere finanziario connesso all’adozione del regime forfetario riguarda il non assoggettamento a ritenuta alla fonte dei ricavi / compensi conseguiti, previo rilascio di apposita dichiarazione che può essere inserita anche nella fattura. Ciò si traduce in un aumento del reddito “disponibile” nell’anno (al soggetto non è trattenuta la ritenuta alla fonte). Da un punto di vista finanziario in sede di mod. REDDITI risulterà un saldo a debito con conseguente acconto, al quale lo stesso non era abituato (con le ritenute subite nell’anno la dichiarazione dei redditi risultava solitamente a credito).

 

Aspetti previdenziali

Per i soli imprenditori iscritti alla Gestione IVS va anche valutata la possibilità, in caso di applicazione del regime forfetario, di usufruire, in via facoltativa, di un regime previdenziale di favore consistente nel pagamento dei contributi previdenziali sul reddito in misura ridotta del 35%. Non si escluse comunque una maggior contribuzione previdenziale (IVS, Cassa professionale) derivante dal reddito forfetario che potrebbe essere bilanciata dalla riduzione del carico fiscale

 

Altre variabili

Le altre variabili da considerare, per le quali risulta più difficile effettuare un conteggio analitico, sono connesse ai seguenti ulteriori elementi:

• non assoggettamento agli ISA;

• esonero dall’ obbligo di tenuta delle scritture contabili e conseguente, verosimile, minor costo per la gestione contabile;

• esclusione obbligo di emissione della fattura elettronica;

• non assoggettamento ad IRAP con conseguente esonero dalla presentazione della dichiarazione e dal versamento dell’imposta.