Dal 1 luglio 2019 (per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 €) ovvero dal 1 gennaio 2020 (per tutti gli altri contribuenti) chi non si adegua al nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi rischia sanzioni pesantissime pari al 100% dell’imposta relativa ovvero se il comportamento persiste per un quinquennio si può rischiare, addirittura, la sospensione dell’attività.

Le sanzioni sono, in particolare, disciplinate dall’art. 2 comma 6 del Dlgs 127/2015 che espressamente prevede che: “ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3 e 12 comma 2 del decreto legislativo 471/97”.

Proprio l’espresso richiamo alle sanzioni dell’art. 6 e 12 del Dlgs 471/97 comporta rispettivamente:
•Una sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non correttamente documentato;
•Una sanzione accessoria consistente nella sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da 3 giorni ad un mese qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni

L’applicazione delle suddette sanzioni, come ha ribadito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n 9/E/2019, si renderebbero applicabili anche nel caso in cui il contribuente continuasse a documentare le proprie operazioni con i vecchi registratori di cassa e continuasse ad aggiornare tempestivamente il registro dei corrispettivi. L’Agenzia, in particolare, ribadisce che al caso di specie non risulterebbe, infatti, applicabile l’esimente di cui all’art. 6, comma 5 bis del Dlgs 472/97, in quanto la violazione non risulterebbe meramente formale, ma sempre di natura sostanziale in quanto, come richiamato dalla circolare 77/E del 3 agosto 2001, ostacolerebbe l’attività di controllo dell’amministrazione. La circolare citata sottolinea infatti che la disposizione recata dal comma 5-bis dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 1997 stabilisce che non sono punibili le violazioni che, oltre a non incidere sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, non pregiudicano l’attività di controllo dell’amministrazione finanziaria.

Resta, invece, punibile ogni altra violazione che sia di ostacolo all’attività di controllo.