Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che l’aliquota IVA ridotta del 5% è applicabile “solo ed esclusivamente per le cessioni dei prodotti tassativamente e specificamente indicati dalla norma” (basilico, rosmarino e salvia freschi e relative piante allo stato vegetativo, origano a rametti o sgranato).

Conseguentemente, in presenza di confezioni che contengono un misto di prodotti diversi, l’aliquota IVA ridotta del 5% è applicabile soltanto alle confezioni contenenti un misto composto esclusivamente dai citati prodotti. Le cessioni di confezioni che contengono, anche in minima parte, altri prodotti (ad esempio, alloro o maggiorana), vanno assoggettate all’aliquota IVA ordinaria.

Stessa logica va applicata alle cessioni di piante aromatiche allo stato vegetativo, facendo attenzione al fatto che per l’origano l’aliquota IVA ridotta del 5% è prevista solo se a rametti o sgranato e non anche per la pianta.

Dal 23.7.2016 è quindi applicabile l’aliquota IVA ridotta del 5% alle cessioni di:

• basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all’alimentazione;

• piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia;

• origano a rametti o sgranato.

Nella Risoluzione 14.2.2017, n. 18/E l’Agenzia delle Entrate, dopo aver consultato l’Agenzia delle Dogane, ha chiarito che:

• basilico, rosmarino, salvia ed origano, sia freschi che surgelati, sono classificabili nell’ambito del Capitolo 12 della Tariffa Doganale nella voce doganale 12.11 riservata a “Piante, parti di piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina e nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati”. Più precisamente:

− il basilico (fresco o refrigerato) è ricompreso nella sottovoce 1211908620;

− rosmarino, salvia e origano sono ricompresi nella sottovoce 1211908690;

• il fatto che i prodotti in esame siano surgelati non modifica la classificazione degli stessi in quanto il procedimento di surgelazione non ne altera le caratteristiche.

Tale considerazione è applicabile anche al basilico surgelato con aggiunta di olio in quanto la piccola quantità di olio (massimo 3%) non ha alcuna funzione di condimento ma serve come anti agglomerante, per mantenere separate le foglie e per conservare inalterato sapore e colore del prodotto;

• l’origano di cui alla citata voce 12.11 può essere sia in rami che in steli / foglie. Con la recente Risoluzione 3.5.2017, n. 56/E l’Agenzia delle Entrata è tornata ad esprimersi in merito all’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta del 5% nel caso in cui oggetto della cessione siano:

• confezioni (in vaschette o in buste trasparenti) contenenti un misto di erbe aromatiche;

• vasi contenenti piante aromatiche allo stato vegetativo, sia della stessa specie che miste.

Considerato che l’aliquota IVA ridotta del 5%:

• come sopra illustrato, è normativamente prevista per basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all’alimentazione nonché alle piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia;

• è applicabile “solo ed esclusivamente per le cessione dei prodotti tassativamente e specificamente indicati dalla norma”; l’Agenzia giunge alla conclusione che le cessioni delle confezioni in vaschette o buste contenenti un misto di aromi sono assoggettabili all’aliquota IVA ridotta del 5% soltanto nel caso in cui il misto sia composto esclusivamente dai prodotti citati dalla norma.

Conseguentemente, nel caso di specie, l’Agenzia:

• ammette l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5% solo per le confezioni con un misto di rametti freschi di salvia e rosmarino;

• prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 22% per le confezioni che, oltre ai rametti di salvia e rosmarino contengono anche alcune foglie di alloro, ancorché la salvia e il rosmarino siano prevalenti sia per peso che per valore della confezione. Così anche per le confezioni contenenti un misto di origano e timo, considerato che il timo non è contemplato dal citato n. 1-bis).

Analogamente, per le cessioni di piante in vaso, l’aliquota IVA ridotta del 5% trova applicazione soltanto nel caso in cui le stesse siano composte da piante allo stato vegetativo elencate nella norma (basilico, rosmarino e salvia).

Sul punto l’Agenzia evidenzia che l’origano contemplato dal citato n. 1-bis) è soltanto quello a rametti o sgranato, con l’esclusione, quindi, della pianta di origano allo stato vegetativo.

Conseguentemente l’Agenzia esclude l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5% sia nel caso di cessione del singolo vaso contenente solo piante della stessa specie diverse da basilico, rosmarino e salvia (nel caso oggetto della Risoluzione n. 56/E in esame, menta, alloro, maggiorana, origano o prezzemolo), sia nel caso di cessione di un vaso contente diverse specie tra le quali almeno una non citata dalla norma. A tali cessioni va applicata l’aliquota IVA del 22%.